Ricorso avverso photored

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI XXXXX

RICORSO EX ART. 204 D. L. 285/92

La sig.ra XXXXX XXXXX (C. F. XXXXX ), nato a XXXXX il xx/xx/xxxx, ed ivi residente alla Via XXXXX n. xxx, elettivamente domiciliata in XXXXX alla via XXXXX n. xx presso lo studio dell’avv. XXXXX XXXXX (C. F. XXXXX), che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto, e che per le vigenti normative di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria tramite posta elettronica certificata ad XXXXX@XXXXX.it, proprietario dell’auto con targa XXXXX ,

R I C O R R E

avverso il verbale di accertamento n. XXXXX del xx/xx/xxxx, emesso dal Corpo di Polizia Municipale di XXXXX che contesta, a carico del ricorrente, la violazione dell’art. 146 c. 3 del D. L.vo 285/92, ingiungendo il pagamento di €. xxx,xx=, ritenendo che in data xx/xx/xxxx alle h. xx:xx il ricorrente alla guida dell’autovettura tg. XXXXX  abbia proseguito la marcia benché la lanterna semaforica proiettasse luce rossa all’incrocio tra le vie XXXXX e XXXXX;

F A T T O

in data xx/xx/xxxx era notificato al ricorrente, proprietario dell’auto con targa XXXXX , da parte della Polizia Municipale di XXXXX, il verbale di accertamento n. XXXXX del xx/xx/xxxx, che contestava a carico dello stesso, la violazione dell’art. 146  del D. L.vo 285/92, ingiungendo il pagamento di €. xxx,xx=, ritenendo che in data xx/xx/xxxx alle h. xx:xx il ricorrente alla guida dell’auto tg. XXXXX  abbia proseguito la marcia benché la lanterna semaforica proiettasse luce rossa all’incrocio tra le vie Leopardi e San Domenico Savio;

I N  D I R I T T O

Qui si eccepisce: ILLEGITTIMITA’ DEL VERBALE di accertamento n. XXXXX del xx/xx/xxxx, del Comune di XXXXX – CONTRASTO CON SENTENZA 113/2015 DELLA C. COSTITUZIONALE

La sentenza n. 113 della Corte Costituzionale del 18/06/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Per i principi del Ministero delle infrastrutture nel 2005, legislazione successiva e pronunce della Suprema Corte, sino ad oggi era necessario sottoporre a controlli periodici solo i rilevatori lasciati a funzionare in automatico da soli per strada. La corte indica in un anno la periodicità della verifica come per analoghi strumenti, del tipo photored. La Corte afferma che tutti gli apparecchi devono essere sottoposti a periodiche verifiche. E’ OBBLIGO PER L’ENTE EFFETTUARE TARATURA ANNUALE E FORNIRNE LA DOCUMENTAZIONE.

INOLTRE IL VERBALE IMPUGNATO E’ ILLEGITIMO PER I SEGUENTI MOTIVI:

  1. Illegittimità dell’accertamento;
  2. Assenza di delibera comunale autorizzativa;
  3. Violazione degli art. 383 e 385 L. 495/1992 regolamento di esecuzione;
  4. Violazione del  decreto ministero LLPP n. 1123 del 16/05/2005, e della legge 273/1991 e delle norme internazionali UNI EN 30012;
  5. Violazione dell’art. 3 decreto direzione generale della motorizzazione civile n. 1929 del 3/4/2013;
  6. Inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento per mancanza di verifica e/o taratura;
  7. Violazione dell’art. 385 del reg. attuativo del codice della strada;
  8. Illegittimità della notifica;
  9. Inosservanza dei requisiti del decreto dirigenziale 1129 del 18/03/2004;
  10. Incertezza dell’impianto di rilevamento;
  11. Violazione art. 4 L. 168/2002. Omessa/inadeguata segnalazione del rilevamento elettronico.

A) ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO

In via preliminare si rileva l’illegittimità del verbale di accertamento perché fondato sulla rilevazione effettuata con strumenti elettronici: né l’art. 146 come nessuna altra norma del codice della strada prevedono la possibilità di accertare tale infrazione elettronicamente, come invece prescrive l’art. 142.

B) ASSENZA DI DELIBERA COMUNALE AUTORIZZATIVA

La Suprema Corte ha precisato come “… l’installazione di un semaforo per regolamentare il traffico ad un incrocio deve avvenire con espressa autorizzazione della Giunta Municipale, pena la nullità dei verbali di accertamento compiuti …” (Cass. 21847/2005).

Atteso che il verbale non fa menzione, né riporta gli estremi di una delibera comunale autorizzativa, esso risulta illegittimo anche sotto questo ulteriore profilo. Di più, lo sarebbe comunque, pur in presenza, ricorrendo la circostanza che lo stesso non sarebbe indicato nella narrativa del verbale.

C) VIOLAZIONE DEGLI ART. 383 e 385 L. 495/1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Il verbale di accertamento si riferisce all’autovettura con cui sarebbe stata commessa l’infrazione utilizzando la sigla generica “AUTOVEICOLO” la quale, oltre a non implicare un preciso riferimento al tipo di veicolo, non rientra in nessuna delle apposite classificazioni di cui all’art. 54 cds.

Ciò in violazione dell’art. 383 I. 495/1995, il quale richiede che nel verbale sia indicato oltre al numero di targa anche il tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, in ossequio al generale principio di garanzia dei diritto di difesa ex art. 24 Cost.

D) VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERO LLPP N. 1123 DEL 16.05.2005, DELLA LEGGE 273/1991 E DELLE NORME INTERNAZIONALI UNI EN 30012

II verbale di contestazione va dichiarato nullo per la violazione delle prefate disposizioni, atteso che nulla dice circa la taratura limitandosi ad indicare un decreto di omologazione del 3/4/2014.

Le disposizioni della normativa UNI EN 30012 stabiliscono la necessità dell’operazione di taratura (unico metodo ammesso per assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti e per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni). Pertanto “Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”. Tuttavia, l’esecuzione delle operazioni necessarie ad operare una valida taratura non possono essere eseguite da un qualsiasi istituto. La Legge n. 273 del 1991, infatti, recante “Istituzione del Sistema nazionale dì taratura”, individua specifici istituti metrologici nazionali, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità del sistema internazionale con essi realizzate direttamente o tramite centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati SIT (Centri del servizio taratura in Italia). Pertanto, la taratura degli apparecchi di rilevamento deve essere certificata dai centri suddetti, che, secondo il disposto della L. 273/91, sono gli unici istituti autorizzati al rilascio di un Certificato di taratura valido, il quale deve contenere, secondo le norme UNI EN 30012: i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato. I dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e  descrizione); l’identificazione univoca dì ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali; il risultato della conferma neurologica (ossia il tempo che deve intercorrere sino alla prossima taratura, ad es. in anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metroiogica, e della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.

La correttezza e validità giuridica dei concetti sopra elaborati è stata ripetutamente confermata in numerose pronunce giurisprudenziali. Invero la giurisprudenza, ha uniformemente sostenuto che “… in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo, comportando di conseguenza l’annullamento dei verbali impugnati  …” (Gdp di Lecce n. 1220/2005 e 828/2005; Tribunale di Lodi n. 363/2000; Gdp di Rovigo sent. 642/2004). In definitiva l’omissione degli obblighi di manutenzione previsti dalle norme citate rendono inattendibili i dati rilevati attraverso l’apparecchiatura “PARVC ed e quindi ulteriore motivo di illegittimità del presunto accertamento compiuto.

E) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DECRETO DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE N. 1929 del 3.4.2013

II servizio di rilevamento delle violazioni di cui all’art. 146 comma 3 cds, consistente nell’impianto semaforico e nell’apparecchiatura fotografica, così come attualmente organizzato nel Comune di XXXXX, non offre alcuna garanzia di funzionalità, sicurezza ed obiettività.

Nel caso che ci occupa detto verbale di accertamento indica la sola omologazione e non riferisce sullo stato della macchinetta, né in quanto a taratura, né in quanto a verifiche specifiche. Di contro sulla base di quanto disposto dal richiamato decreto dirigenziale n. 1929 del 3.04.2013 in riferimento al dispositivo utilizzato nel caso di specie il legittimo accertamento della infrazione in assenza di operatore, in deroga alla disposizione generale di cui all’art. 201 cds, è possibile solo nel rispetto di determinate condizioni, tra cui: l’obbligo di indicazione dell’istante di tempo intercorrente tra i due fotogrammi rilevati (con indicazione dei secondi di tempo); l’obbligo della predisposizione dell’apparecchiatura per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio dell’accensione del semaforo rosso (da attestarsi in verbale); l’obbligo di effettuare verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura con cadenza almeno annuale a supporto della corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per il rilevamento dell’infrazione. Dunque anche tali omissioni non potranno che comportare l’illegittimità dell’impugnato verbale (GDP Lecce sentenza n. 5542. del 20.12.2006).

F) INEFFICACIA ED INIDONEITA’ DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO PER MANCANZA DI VERIFICA E/O TARATURA

Si contesta, inoltre, l’effettiva idoneità ed adeguatezza tecnica dell’apparecchiatura predisposta per la rilevazione della presunta infrazione. Il decreto dirigenziale n. 4130 del 24.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’art. 3, stabilisce in maniera chiara che: “Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenute a far eseguire verifiche e tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi, e la documentazione dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni”. Tale disposizione è di particolare importanza in quanto da un lato riconosce che trattasi di apparecchiature che possono non funzionare correttamente e dall’altro la necessità “a supporto della corretta funzionalità” nell’obbligo delle amministrazioni comunali di fare eseguire delle verifiche tecniche ed eventuali tarature con cadenza almeno annuale. Nel verbale di accertamento si specifica che l’apparecchiatura in esame è stata oggetto di sola omologazione iniziale e mai più verificata o tarata. Trattasi invero di strumentazione omologata all’origine, ma non più soggetta a periodiche verifiche e tarature dirette all’accertamento della sua funzionalità tecnico-strumentale. La inidoneità tecnica dell’apparecchiatura utilizzata rende in ogni caso priva di efficacia probatoria la rilevazione e successiva contestazione effettuata. Per avere certezza del corretto funzionamento di tali apparecchiature è quindi necessario che siano sottoposte a verifiche periodiche infrannuali e di taratura nel rispetto dei campioni nazionali di cui alla Legge 273/91. Da tutto quanto esposto ne deriva inconfutabilmente l’inattendibilità, formale e sostanziale, dell’apparecchiatura utilizzata nel caso di specie.

G) VIOLAZIONE DELL’ART. 385 DEL REG. ATTUATIVO DEL CDS

L’art. 385 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo cds), prevede le modalità da osservare per la notifica del verbale in caso di mancata contestazione. Tale disposizione, in particolare, afferma che: “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all’art. 384, non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende. L’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell’art. 386. Il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. …”. Nel caso che ci occupa, l’amministrazione non ha osservato le prefate disposizioni. Il verbale inviato, non risulta essere neppure firmato dall’accertatore o da chi per lui. Sul punto la Cassazione si è pronunciata in maniera chiara e precisa nel ritenere nullo il verbale notificato senza l’osservanza delle norme previste nell’art. 385 Reg. cds e senza la sottoscrizione da parte dell’agente accertatore. Si legge nella pronuncia n. 4567 del 7.5.1999 che “Alla stregua del vigente codice della strada, e del relativo regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992), deve ritenersi affetta da nullità la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di infrazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell’agente accertatore, e ciò in quanto il predetto regolamento, all’art. 385, comma terzo, stabilisce che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o del comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata – dalla quale, quindi, deve risultare la sottoscrizione dell’ accertatore – a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando”. Dello stesso tenore Cassazione (n. 2341 del 3.3.1998), “… In tema di sanzioni amministrative, è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al CDS redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore”.

H) ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTIFICA

Il verbale che ci occupa è stato notificato fuori dal rispetto delle norme di legge. Notifica e collazione del verbale sono stati esternalizzati rispetto alla macchina amministrativa. Alla luce di tali considerazioni si appalesa il vizio insanabile. In particolare sul punto si richiamano le recenti pronunce del presente Ufficio del Giudice di Pace, ed in particolare le sentenze n. 408/2013 G. di Pace Franco Giustizieri e 5905/2012 del G. di Pace Silvano Trane. In particolare, nella sentenza 408/2013 il G. di P. Giustizieri evidenzia come “… il provvedimento impugnato, come il caso che ci occupa, risulta spedito dall’ufficio postale di Pavia Cmp, Via Brambilla n. 1, indicato per il caso di restituzione al mittente”. Per il Giudice, quindi, dalla dicitura si rilevano tre circostanze: 1. mittente dell’atto non è il Comune di XXXXX ma soggetto privato; 2. la procedura di notifica delle sanzioni è stata oggetto di privatizzazione del servizio; 3. l’atto non proviene dagli uffici dell’Ente ma è meccanicamente compilato da soggetto privato.

Ora, date le circostanze emergenti dall’atto stesso rileva la sua nullità, avendo il Comune, con la privatizzazione del servizio, inficiato la procedura che comporta l’elevazione della sanzione”.

In sostanza: la procedura eseguita dall’organo accertatore non è quella prevista dal codice della strada, secondo cui la notifica dei verbali può eseguirsi o a mezzo degli organi indicati o dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo posta, sempre e comunque ad opera di uno dei predetti soggetti.

Ed in vero, la notifica ed ogni atto propedeutico alla stessa sono poste in essere da soggetto diverso dall’accertatore Pubblico (Ente Pubblico) con la conseguenza che il difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa comporta la inesistenza per nullità dello stesso.

I) INOSSERVANZA DEI REQUISITI DEL DEC. DIR. 1129 DEL 18/3/2004

Se, certamente, a ragione il Comune emittente la sanzione, può affermare che trattasi di apparecchiatura omologata, ed omologata, anche al fine di consentirne l’utilizzo senza l’ausilio di alcun operatore di Polizia Municipale, non altrettanto può affermarsi in merito al rispetto delle circostanze che l’apparecchio di cui trattasi risponda alle indicazioni imposte dal competente Ministero e specificatamente con riguardo al Decreto Dirigenziale n. 1129 del 18/3/2004.

Il richiamato Decreto richiede la concorrenza delle seguenti condizioni: “… l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile … è necessario che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso ovvero deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del rosso”.

Pare, a sommesso parere del deducente, che diverse indicazioni, obbligatorie e vincolanti, fornite dal Decreto ministeriale non siano state rispettate dal Comune emittente la sanzione.

L) INCERTEZZA DELL’IMPIANTO DI RILEVAMENTO

La “presunta” infrazione era rilevata da apparecchiatura PARVC, e solo a posteriori accertata, presuntivamente, negli uffici di Polizia Municipale. Tutto ciò porta alla conclusione che trattasi di mero indizio. Giurisprudenza costante sostiene che in materia di sanzioni amministrative, per violazione del codice della strada, la contestazione immediata costituisce la regola, mentre la notifica del verbale è l’eccezione. Inoltre, il verbale opposto è basato esclusivamente sulla rilevazione effettuata senza alcuna garanzia per l’utente della strada. Dal tenore dello stesso, infatti, si evince solo un generico, quanto ipotetico controllo sullo stato dell’apparecchiatura in questione che non può costituire  “certezza” circa il funzionamento nel lasso di tempo del suo utilizzo, oltre che sullo stato della fotocellule che in particolare lo compongono. Per costante giurisprudenza, infatti, l’atto di accertamento deve necessariamente essere il risultato dell’attività dell’agente accertatore.

Il verbale contestato altro non è che una serie di formule di stile, precostituite e preconfezionate, completate solo con i dati identificativi del mezzo rilevatore.

M) VIOLAZIONE ART. 4 L. 168/2002. OMESSA/ INADEGUATA SEGNALAZIONE DEL RILEVAMENTO ELETTRONICO

Non vi è nelle immediate vicinanze la presenza della idonea segnaletica atta ad indicare la presenza degli agenti accertatori e dell’apposizione dell’apparecchiatura fissa. Questa dovrebbe essere presente ad ogni incrocio od altro varco che consente l’immissione sulla strada in oggetto e, quindi, in presenza di più intersezioni, va ripetuta lungo il percorso: “La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione,perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione” (Cass. Civ., Sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 680).

Il reale proposito dell’Ente di appartenenza non è quello di disciplinare il comportamento dei conducenti, ma di “far cassa”. La normativa succitata, però, impone un preciso obbligo di  informazione della presenza di “dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico”, ancor più compiutamente specificato dalla successiva normativa (D.M. 15 agosto 2007; legge n. 160/2007).

In ordine alla tipologia di segnalazione, l’art. 142, commi 6 e 6 bis, C.d.S., prescrive l’impiego di “cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi” idonei allo scopo.

Tale idoneità non è assicurata dalla segnaletica permanente. La corretta tecnica di installazione richiede, invece, che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende indicare (Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000).

L’inidoneità dei sistemi informativi utilizzati è fonte di nullità del verbale, come statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.  

In ogni caso, l’eventuale segnaletica installata in loco è illegittima, poiché collocata a distanza non regolamentare dalla postazione di rilevazione. Tale distanza è individuata dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 03/08/2007 in 400 (diconsi quattrocento) METRI,  (Cass. Pen. N. 11131 del 13 marzo 2009).

Tanto esposto, il sig. XXXXX XXXXX, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa,

C H I E D E

che l’Ill.mo Giudice di Pace adito Voglia fissare udienza di comparizione delle parti affinché siano accolte le seguenti conclusioni: NEL MERITO: accertare l’illegittimità, l’irritualità e l’infondatezza del verbale di accertamento n. XXXXX del xx/xx/xxxx, emesso dalla Polizia Municipale di XXXXX. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Si produce:  1. Verbale n. XXXXX del xx/xx/xxxx Polizia Municipale di XXXXX.

XXXXX, xx XXXXX xxxx                                                                          Avv. XXXXX XXXXX